Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo Sud, mediante il capo III e gli articoli 9-17, a partire dal 1° gennaio 2024 è istituita una singola Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno, la quale sostituirà e supererà la delimitazione delle attuali ZES.

L’articolo 16 prevede specificamente l’assegnazione di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che procedono all’acquisizione, anche tramite contratti di leasing finanziario, di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel Mezzogiorno. Questo comprende anche l’acquisto di terreni, nonché la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti. È da precisare che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore totale dell’investimento agevolato.

Sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e lignite, nei trasporti, nell’energia, nella banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Inoltre, non possono beneficiare di questa agevolazione le imprese attualmente in liquidazione o scioglimento, o che si trovano in situazioni economiche difficili.

La quantità del credito d’imposta è stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con un intervallo che varia dal 15% al 60% del costo complessivo dei beni agevolabili per ogni singolo progetto di investimento. Il limite massimo del credito è di 100 milioni di euro, ma non può essere inferiore a 200.000 euro. Questo importo dipende dalle dimensioni dell’impresa e dalla sua ubicazione regionale.

Nel caso in cui i beni agevolati non vengano utilizzati entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o al completamento, il credito d’imposta sarà ricalcolato escludendo il costo dei beni non utilizzati dagli investimenti agevolati. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti, destinati a usi diversi dall’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle previste dall’agevolazione, il credito d’imposta sarà ricalcolato escludendo il costo dei suddetti beni dagli investimenti agevolati.

Eventuali utilizzi non corretti del credito d’imposta rispetto all’importo ricalcolato dovranno essere restituiti entro il termine stabilito per il saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verificano le situazioni sopra descritte.

Questo credito d’imposta può essere cumulato con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che coprono gli stessi costi ammissibili all’agevolazione, a condizione che tale somma non superi l’intensità o l’importo massimo di aiuto consentito dalle normative europee pertinenti.

Affinché le imprese beneficiarie mantengano i benefici concessi, devono continuare l’attività nelle aree in cui è stato realizzato l’investimento agevolato per almeno cinque anni dopo il completamento dello stesso.

È importante notare che questo articolo è stato redatto dall’Osservatorio di Finanza Agevolata di Media One Network e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Tuttavia, il periodo di 12 mesi per completare l’intero intervento a partire da oggi è ritenuto inadeguato per una pianificazione efficace e rischia di favorire investimenti affrettati rispetto a quelli efficaci ed efficienti. Gli emendamenti miranti a spostare la scadenza al 16 novembre 2026 sono stati, purtroppo, respinti dal voto di fiducia.