Il “bonus 4.0” mostra evidenti semplificazioni nel modulo fiscale RU140 quest’anno. Si richiede solamente l’indicazione dei beni specificati nel comma 1058, articolo 1, della legge 178/2020, riguardanti gli investimenti in beni immateriali secondo l’Allegato B. La “prenotazione” dei beni materiali 4.0, effettuata entro il 31 dicembre scorso senza un cambiamento nell’aliquota agevolativa, risulta irrilevante.
Appare chiaro che un bene “Allegato A”, prenotato nel 2023 ma consegnato solo nel 2024, debba essere dichiarato l’anno successivo, nel Redditi 2025. Per gli investimenti “industria 4.0” inclusi nell’Allegato A, effettuati nell’anno senza prenotazione precedente, si richiede la compilazione del rigo RU130. È necessario suddividerli, come già fatto l’anno precedente, in base alla tipologia del gruppo di appartenenza, inserendo i relativi valori nelle caselle appropriate (4A, 4B e 4C).
Il motivo sottostante alla presenza della casella “interconnessione” nella colonna 6 del rigo RU130 rimane invariato. Sebbene il bene sia stato acquisito ma non ancora interconnesso per motivi “tecnici”, non a causa di iniziali carenze nei requisiti, si devono seguire le indicazioni della Fag delle Entrate diffuse a settembre 2022. Si deve segnalare un bene con le caratteristiche “4.0”, per il quale il bonus non è ancora stato perfezionato entro la fine del periodo d’imposta 2023 a causa della mancata interconnessione.
Nel frattempo, per gli acquisti effettuati nel 2023 (a meno che non vi fosse una prenotazione con acconto entro la fine del 2022), potrebbe essere stato usufruito del bonus ordinario. Per compensare il credito d’imposta tramite il modello F24, l’azienda deve utilizzare il codice tributo “6936” e indicare l’anno di entrata in funzione del bene nel campo “anno di riferimento”.
Nel caso in cui l’azienda sappia che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo del credito da segnalare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili “4.0”. È fondamentale barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
Errori formali e decadenza
È cruciale sottolineare quanto previsto dall’articolo 13 del DIgs 1/2024, che stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni nei modelli dichiarativi fiscali non comporterà più la decadenza dal beneficio relativo. Questa disposizione dovrebbe ridurre i contenziosi basati sull’errata convinzione che l’indicazione in dichiarazione fosse “a pena di decadenza” per i crediti d’imposta in vigore nell’ultimo decennio. Si conferma che i bonus spettano in presenza dei requisiti sostanziali e non sono messi in discussione da errori meramente formali.
Tuttavia, resta ferma l’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto Mise 115/2017 riguardante l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di stato (anche de minimis). Vi è quindi una distinzione tra l’omissione della compilazione del quadro RU e dei righi RS401 e successivi del modello Redditi, non solo a livello fiscale ma anche per quanto riguarda la legittima fruizione degli incentivi.
Il recente blocco delle compensazioni, derivante dall’articolo 6 del DI 39/2024 e mitigato successivamente dalla risoluzione 19/E/2024 e dalle comunicazioni “sbloccanti” a partire dal 29 aprile, non ha impatti sulla compilazione del modello Redditi 2024. Le compensazioni successive alla chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione andranno riportate nella dichiarazione successiva, a meno di rare deroghe specificate nelle istruzioni.