Un nuovo capitolo si apre nel panorama dei contratti di sviluppo a partire dal 4 dicembre, con un approccio differenziato che distingue chiaramente i progetti industriali e ambientali da quelli nel settore turistico. Tale direttiva, emessa tramite il decreto del 15 novembre, pone in atto le disposizioni delineate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, conforme al decreto del 19 aprile 2023.
Dopo il definitivo epilogo dell’operatività pregressa il 22 novembre, il recente decreto stabilisce la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di agevolazione tramite i contratti di sviluppo. Questa riapertura avviene attraverso due diverse aree di supporto: la prima è mirata ai piani di sviluppo industriale e all’iniziativa volta alla salvaguardia ambientale, mentre la seconda si concentra sui progetti per lo sviluppo delle attività turistiche.
È essenziale notare come i contratti di sviluppo abbiano subito varie modifiche, come riportato da fonti autorevoli come «Il Sole 24 ore» in data 6 novembre. In particolare, per quanto riguarda il settore ambientale, sono emerse significative novità.
Per quanto concerne i contratti dedicati alla tutela ambientale, le agevolazioni possono essere concesse esclusivamente per progetti volti a preservare l’ambiente, promuovere l’uso di energie rinnovabili, migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse e favorire la transizione verso un’economia circolare. Tali progetti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: superare le normative dell’Unione attualmente in vigore, operare in assenza di tali normative o seguirle alla lettera.
È rilevante notare che i progetti di investimento relativi alla promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento possono contemplare investimenti nello stoccaggio dell’elettricità solo se connessi a progetti combinati di fonti rinnovabili e stoccaggio, o se lo stoccaggio è associato a un impianto di produzione di energia rinnovabile preesistente.
Al contrario, i progetti mirati all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al supporto della transizione verso un’economia circolare non devono includere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti per la produzione di energia. Inoltre, non devono incentivare la generazione di rifiuti o l’incremento dell’utilizzo di risorse. Devono piuttosto focalizzarsi sull’implementazione di tecnologie innovative non ancora consolidate sul mercato commerciale e che non siano redditizie.
Il processo procedurale richiede che i progetti siano avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. È fondamentale che ciascun progetto contribuisca al raggiungimento degli obiettivi del programma di sviluppo e venga realizzato entro le unità produttive situate in Italia.
Per determinare l’avvio del progetto, si considera la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento o la data del primo impegno legalmente vincolante per l’acquisto di attrezzature o altro, rendendo irreversibile l’investimento, a seconda di quale evento si verifichi prima. Va precisato che l’acquisizione di terreni e le fasi preliminari, come le richieste di permessi o gli studi di fattibilità, non costituiscono un avvio effettivo dei lavori.
In conclusione, la riapertura dei contratti di sviluppo delineati dal recente decreto offre un quadro articolato di incentivi differenziati, focalizzati su progetti industriali, ambientali e turistici. Tale direttiva riflette la volontà di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione in settori chiave dell’economia, ponendo l’accento sulle strategie orientate alla salvaguardia ambientale e all’efficienza delle risorse senza tralasciare l’importanza del turismo nell’ambito economico nazionale.